ASSOCIAZIONE GIOVANILE - CULTURALE
- "FACCIAMO FESTA" -
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ART.1 -
DENOMINAZIONE
È costituita un´Associazione Giovanile - Culturale senza fini di lucro denominata "FACCIAMO FESTA - Associazione Giovanile", che sarà regolata dal presento statuto.
ART. 2 -
SEDE
L´Associazione ha sede in Grumo Appula, alla via Gaetano Errico n. 22 - cap: 70025.
ART. 3 -
OGGETTO
L´Associazione, che non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni popolari locali nella loro essenza storica e culturale, in perfetta sinergia con la promozione di attività socio-culturali.
Ha per oggetto, nel rispetto dei principi democratici e dell´integrazione di tutte le persone, indipendentemente dalla propria razza, religione, nazionalità, idee politiche, la promozione e la diffusione della cultura locale nell´ambito delle manifestazioni artistiche e popolari.
La sua figura giuridica è quella delle Associazioni non riconosciute.
Per il raggiungimento dei propri scopi, e nei limiti del proprio oggetto, l´Associazione potrà organizzare feste, spettacoli, sagre, mostre, convegni, eventuali eventi culturali in genere, compresi corsi di formazione, di perfezionamento, corsi di studio; potrà all´occorrenza, editare, nel rispetto della normativa speciale vigente, riviste e fogli informativi sia su carta stampata che mediante supporti elettronici;al fine di promuovere la propria attività e valorizzarla curare in proprio la produzione di prodotti multimediali e/o culturali, ivi compresa l´ideazione e la gestione di siti multimediali a carattere culturale.
Per il raggiungimento dei propri scopi, e nei limiti del proprio oggetto, potrà, altresì, ricevere contributi e lasciti da persone private e pubbliche, potrà inoltre accettare sponsorizzazioni e fare pubblicità agli sponsor, nonché aderire ad altre Associazioni in ambito nazionale ed internazionale, che perseguano gli stessi interessi e finalità analoghe e compatibili.
L´Associazione avrà cura di costituire gruppi di folclore locale in occasione di feste, eventi e attività culturali.
ART. 4 -
DURATA
La durata dell´Associazione è stabilita a tempo determinato: per 5 anni, con facoltà di proroga, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
ART. 5 -
PATRIMONIO
Il Patrimonio dell´Associazione è composto, oltre che dai soci all´atto della costituzione:
dalle quote di ammissione, determinate dall´Assemblea, su proposta del Presidente;
dalle quote straordinarie, determinate dall´Assemblea allo scopo di incrementare il patrimonio;
da donazioni, contributi, liberalità di soci, simpatizzanti, Enti pubblici e Privati.
ART. 6 -
SOCI
Possono aderire all´Associazione tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione o discriminazione.
ART. 7 -
FORMALITÀ AMMISSIONE A SOCIO
Per essere immessi nella qualità di socio è necessaria la presentazione di istanza scritta da rivolgere al Presidente contenente:
1) dati anagrafici ed eventuali altri richiesti dalle normative vigenti;
2) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle regole interne eventualmente adottate dall´Assemblea degli associati;
3) il pagamento della quota di ammissione.
ART. 8 -
DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualifica di associato verrà persa per i seguenti motivi:
1) decesso;
2) dimissione;
3) delibera di esclusione adottata dall´Assemblea degli Associati;
4) per mancato pagamento della quota prescritta, entro trenta giorni dalla richiesta, che dovrà essere affissa nei locali dell´associazione per presa visione da parte di tutti gli Associati;
5) per mancato pagamento di eventuali quote straordinarie resesi indispensabili, deliberate dall´Assemblea degli Associati, entro trenta giorni dalla richiesta, che dovrà essere affissa nei locali dell´associazione per presa visione da parte di tutti gli Associati.
ART. 9 -
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci iscritti nei trenta giorni precedenti lo svolgimento dell´Assemblea hanno pieno diritto a parteciparvi e senza eccezione alcuna possono prendere la parola ed esprimere il proprio parere e voto.
Alle Assemblee possono partecipare solo i Soci, ciascuno dei quali potrà essere portatore di non più di due deleghe.
ART. 10 -
ASSEMBLEA DEI SOCI
L´Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l´anno, entra il 31 dicembre, per l´approvazione del bilancio annuale e la presentazione ed approvazione di progetti dell´attività culturale per l´anno in corso.
L´Assemblea straordinaria dei Soci è convocata su richiesta del Presidente o degli Associati.
La convocazione dell´Assemblea dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all´interno della sede legale, e se diverso anche nella sede operativa, nei quindici giorni antecedenti la riunione, con l´indicazione del luogo, giorno, ed ora sia della prima che seconda convocazione, degli argomenti all´ordine del giorno, delle modalità di consultazione dei documenti.
ART. 11 -
AMMINISTRAZIONE
L´Associazione è amministrata da un Presidente che dura in carica a tempo determinato: per 5 anni, ed è rieleggibile.
ART. 12 -
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente propone il bilancio annuale da sottoporre all´Assemblea degli associati, a questa propone la ratifica dell´ammontare delle quote annuali richieste o da richiedere, nonché l´elaborazione dei progetti culturali; cura, altresì, sentito il Consiglio Direttivo, gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, avvalendosi, se necessario, di professionisti esterni, determinando egli stesso il compenso professionale.
ART. 13 -
POTERI DEL PRESIDENTE
Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, tra i quali:
la rappresentanza esterna con potere di firma dinanzi all´Amministrazione finanziaria, a quelle previdenziali, assicurative e contributive e dinanzi a terzi in genere;
il potere di aprire e chiudere conti correnti postali, bancari e similari, senza necessità di ulteriore mandato assembleare;
il potere di riscuotere e pagare, di assumere e rimettere impegni, di firmare contratti, convenzioni, incarichi professionali, di aderire e proporre transazioni e rinunzie;
di rappresentare l´Associazione nelle eventuali questioni stragiudiziali;
di instaurare eventuali controversie legali.
Per gli atti eccedenti l´ordinaria amministrazione, non specificatamente elencati, sarà cura del Presidente richiedere apposito mandato ad agire all´Assemblea degli Associati, fatto salvo il compimento delle attività non rinviabili.
ART. 14 -
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. È presieduto dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l´attuazione degli scopi dell´ Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e/o, in sua assenza, dal VicePresidente, nonché dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Commissioni di studio competenti per specifici settori o attività.
Può, altresì, stabilire eventuali emolumenti da corrispondere a gruppi estranei all´Associazione, organizzazioni coreografiche e/o musicali, contattati per le finalità sociali.
ART. 15 -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall´Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di membri dispari, scelti tra persone estranee all´Associazione, con idonea competenza professionale nell´ambito giuridico, legale o economico, che si riterranno Soci Onorari dell´Associazione.
Il Collegio è presieduto da un Presidente.
Il Collegio ha le seguenti funzioni:
regolare conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che eventualmente insorga tra gli organi e/o i Soci dell´Associazione;
accertare le eventuali infrazioni alle prescrizioni del presente Statuto e atti conseguenziali;
decidere su ogni impugnativa inerente la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni emanate dagli organi sociali.
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni dell´ Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Nelle sue riunioni il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei membri più uno.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri non sono pubbliche; i lodi e le decisioni sono definitive ed inappellabili.
ART. 16 -
USO DI MARCHIO E/O SEGNO DISTINTIVO DELL´ASSOCIAZIONE
Solo l´Associazione ed i suoi Soci sono autorizzati ad utilizzare un marchio e/o logo tipo, quale segno distintivo, sulla propria carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale ed altre pubblicazioni, secondo le istruzioni previste nel manuale di identificazione predisposto a tale scopo.
Art. 17 -
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell´Associazione per qualsiasi motivo deliberato o di fatto verificatosi, tutti gli associati al momento iscritti hanno eguale diritto alla ripartizione dell´eventuale patrimonio residuo.
ART. 18 -
ESCLUSIONE DALL´ASSOCIAZIONE
Vengono esclusi i Soci che:
1) violano le norme del presente Statuto e/o quelle relative all´uso del marchio, del logo tipo, dei segni distintivi della presente Associazione;
2) ledono, con il loro comportamento, i principi di correttezza, serietà, lealtà e fiducia, posti a base dell´Associazione;
3) rilascino false dichiarazioni o attestazioni all´Associazione e/o ai suoi organi.
L´eventuale esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione è definitiva ed inappellabile.
ART. 19 -
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e relativi allegati si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
Letto, confermato e sottoscritto
Grumo Appula, lì 10.Ottobre.2004
I SOCI ALL´ATTO COSTITUTIVO
SABATINO Pasquale (PRESIDENTE)
SOLLECITO Francesco (VICE PRESIDENTE)
SCHIRALLI Maria Antonia
PALUMBO Maria Teresa
CHIECO Giovanni
SABATINO Gaetano
PERAGINE Francesco
GIUSTINO Michele
FASCILLA Gennaro
BENVENUTO Salvatore
IACOVELLI Angela